Domande più frequenti

Le domande più frequenti ricevute durante il webinar Contratti pubblici: gli adempimenti di pubblicazione negli appalti dal CIG alla trasparenza

Schede ANAC Orchestratore

Cosa è l’Orchestratore? Dove si trova? Dove si trovano i passaggi a step previsti per la compilazione delle giuste schede?

L’Orchestratore è il file Excel messo a disposizione da ANAC in cui sono riportate tutte le tipologie di scheda che è possibile inviare tramite il nuovo sistema di interoperabilità. L’Orchestratore è reso sempre disponibile, nelle sue ultime e più aggiornate versioni, sul sito di DigitalPA, al seguente link: https://www.digitalpa.it/orchestratore-anac-e-documenti-interoperabilita-per-i-rup.html.

Analizzando l’Orchestratore, è possibile capire quali schede sono da utilizzarsi per le diverse tipologie di appalto e nelle diverse fasi. Per ogni scheda presente nell’Orchestratore, vengono indicate nelle rispettive colonne la descrizione della scheda, il settore-regime di appartenenza, la fase in cui deve essere eseguita, il riferimento normativo e le caratteristiche della scheda medesima (se restituisce il CIG, se prevede pubblicazioni nazionali o al TED, il tipo di eForm da eseguire, l’obbligatorietà dell’eDGUE…).

Particolare importanza riveste la colonna che indica le schede successive, con cui è possibile individuare la scheda da svolgere successivamente a quella già trasmessa. Qualora la colonna “scheda successiva” indichi più di una scheda, quelle proposte rappresentano delle alternative tra cui poter scegliere in base al caso.

Bisogna rispettare la cronologia delle schede?

Le schede devono essere svolte in base all’ordine indicato nell’Orchestratore, rispettando le specifiche fasi. Successivamente all’esecuzione di una specifica scheda, sarà quindi possibile svolgere solo una tra quelle previste nella colonna “scheda successiva” della scheda in oggetto.

Le schede devono essere fatte sempre dal RUP o, se si è delegati, possono essere compilate anche da soggetto diverso?

Ad oggi vige la regola per cui la prima scheda c.d. di Crea Appalto (ovvero quella che solitamente avvia l’iter, attribuendo il CIG) è eseguibile solo dal RP e non risulta delegabile. Tutte le schede successive sono invece delegabili ai responsabili di fase. Ad oggi, ANAC prevede esclusivamente l’eventuale nomina da parte del RP di un delegato per ognuna delle tre fasi (programmazione, affidamento ed esecuzione).

Le schede relative alle indagini di mercato devono essere fatte per qualsiasi importo?

L’Orchestratore prevede l’indagine di mercato esclusivamente quale fase inziale di una specifica procedura definita “procedura a due fasi”.

Sin dall’avvio della prima fase, sarà necessario individuare la tipologia di procedura che si intende espletare, che potrà essere sopra o sotto soglia, in quanto entrambe previste dall’Orchestratore. Naturalmente, a seconda che si opti per una procedura sopra o sotto soglia, vi sarà una differente scheda da svolgere.

La scheda SA1 per quali importi di affidamenti deve essere prodotta? È ancora vigente la precedente soglia di 500.000 euro per la trasmissione, o comunque ci sono soglie di riferimento per la sua trasmissione? Devo produrne una per ogni pagamento o posso raggrupparli? È relativa solo alle procedure di lavori o anche a servizi e forniture? Deve essere trasmessa obbligatoriamente? Dove si carica la scheda SA1 per comunicare le liquidazioni?

La scheda SA1 è una scheda di “post pubblicazione” dedicata alla comunicazione delle liquidazioni inerenti agli stati di avanzamento. Non sono state indicate soglie di riferimento per la sua trasmissione, l’unico elemento che emerge chiaramente dall’analisi dell’Orchestratore è che la medesima non deve essere svolta in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 €. Sebbene la descrizione della scheda possa risultare fuorviante (cfr. Orchestratore: “Stato Avanzamento lavori per qualunque procedura”) dagli ultimi chiarimenti di ANAC parrebbe che detta scheda sia riferita anche a contratti di servizi e forniture.

Possiamo quindi affermare che per servizi e forniture il dato relativo all’avanzamento del contratto e alla progressione dei pagamenti va comunicato con riferimento al cumulo dei pagamenti stessi (o quadrimestrale o semestrale) tramite, appunto, la compilazione della scheda SA1, che potrà essere eseguita più di una volta, al ripetersi del quadrimestre o del semestre.

Per quali importi deve essere inserita la scheda S2? La scheda S2 relativa alle offerte ricevute/OE invitati deve essere pubblicata dopo la scadenza del termine per ricezione delle offerte? Per le procedure negoziate su invito, l’URL non viene recuperato in automatico, ma deve essere inserito all’interno della scheda S2: cambierà questo sistema?

La scheda S2 è solitamente prevista come prima scheda successiva di “post pubblicazione” da svolgere dopo quella di “crea Appalto” con cui si è acquisito il Cig.

Solitamente, nelle procedure aperte e negoziate (anche a due fasi), la scheda S2 precede la scheda di aggiudicazione. L’orchestratore descrive la scheda S2 quale scheda di acquisizione partecipanti atta a comunicare l’elenco delle offerte ricevute/operatori invitati. In ragione di ciò detta scheda deve necessariamente essere pubblicata dopo la scadenza del termine per ricezione delle offerte, in quanto dovrà contenere informazioni acquisibili solo successivamente a detto momento. La medesima è sostanzialmente da eseguire prima di procedere all’aggiudicazione ed infatti rappresenta altresì il presupposto indispensabile per accedere al FVOE.

Non è prevista una individuazione di importi specifici in base ai quali la scheda S2 è obbligatoria: è da svolgersi in tutti i casi in cui l’orchestratore la prevede come “scheda successiva”.

Per le schede AD4 è prevista la compilazione delle schede di esecuzione?

Al pari delle schede AD3 e AD5, anche la scheda AD4 è collegata allo svolgimento di una procedura di tipo affidamento diretto, con l’unica differenza che risulta riservata agli affidamenti in “Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo”, quindi all’acquisizione di CIG c.d. “derivati”.

Al pari delle schede AD3 e AD5, anch’essa prevede la compilazione di schede successive di fase esecutiva, le medesime previste per la scheda AD3.

Le schede gestione esecuzione sono da compilare prima o dopo di quelle intermedie?

Le schede devono essere svolte in base all’ordine indicato nell’Orchestratore, rispettando le specifiche fasi. Solitamente, le schede di fase esecutiva, rappresentano cronologicamente le ultime da svolgere, intervenendo dopo l’aggiudicazione.

La scheda di conclusione va compilata alla fine del contratto o alla stipula? Per la scheda di conclusione AD5 bisogna aspettare la determina di liquidazione? La scheda AD5 alla fine chiede un URL: va messo quello della trasparenza della stazione appaltante?

La scheda AD5 è utile alla pubblicazione e all’acquisizione del CIG per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 €.

Detta scheda deve essere svolta in fase di affidamento, dopo aver provveduto all’individuazione dell’aggiudicatario e dell’importo di aggiudicazione. Ciò in quanto, in caso di affidamento diretto (anche a prescindere dall’importo), il CIG deve essere acquisito dopo l’aggiudicazione. L’URL richiesto nella scheda AD5 (che è precompilato dalla Piattaforma) attiene al link diretto ai dati della procedura presente nella sezione degli “esiti di gare ed affidamenti” del lato pubblico della Piattaforma. Questa scheda prevede, come “scheda successiva” la scheda CO2, descritta dall’Orchestratore come scheda di conclusione, collegata all’evento “Conclusione affidamento diretto < 5.000” ricadente nella fase esecutiva.

I dettagli forniti dall’Orchestratore lascerebbero desumere, quindi, che detta scheda vada eseguita alla conclusione della fase esecutiva.

Cosa è la scheda co2? Deve essere compilata al momento della liquidazione? Compilare la scheda di liquidazione si intende dover caricare i pagamenti relativi ad ogni CIG?

La scheda CO2 è la scheda di fase esecutiva, da compilare successivamente ad una scheda AD5 (quest’ultima, dedicata all’acquisizione CIG in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 €). La scheda CO2 è descritta dall’Orchestratore come scheda di conclusione, collegata all’evento “Conclusione affidamento diretto < 5.000” ricadente nella fase esecutiva. I dettagli forniti dall’Orchestratore lascerebbero quindi desumere che detta scheda vada eseguita alla conclusione della fase esecutiva di un affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 €.

Se per errore si trasmette una scheda o di richiesta CIG o di chiusura errata, cosa succede?

Tramite piattaforma è possibile procedere all’eliminazione di una scheda di Crea Appalto (con conseguente cancellazione del CIG acquisito) solo qualora la medesima, e il relativo stato appalto, non risulti “pubblicato”. Per procedere all’annullamento di una scheda già pubblicata, sarà invece necessario contattare i servizi ANAC.

Il nuovo Orchestratore (Giugno 2024) prevede la possibilità di rettifica e annullamento delle schede errate?

Con il nuovo Orchestratore sono state introdotte funzionalità particolarmente attese, tra cui rettifica o annullamento di alcune tipologie di schede direttamente dalla piattaforma.

Le schede di rettifica introdotte dal nuovo Orchestratore sono due, utilizzabili per determinate casistiche e solo qualora non siano previsti avvisi di rettifica (e cioè solo in schede che non generano avvisi – non prevedono pubblicazioni). Possono essere utilizzate solo una volta entro la trasmissione della scheda successiva.

La scheda CM1 permette di modificare i dati della procedura immessi per alcune tipologie di appalti sopra i 5.000 €.

La scheda CM2 permette di modificare i dati della procedura immessi per appalti sotto i 5.000 €.

La scheda ANN permette di annullare l’affidamento.

 

Cosa è la scheda CM1?

È descritta come “Scheda di comunicazione modifica dati della procedura per appalti sopra i 5.000 €” ed è utilizzabile per le schede AD4, P3_1, P3_2, P3_3, P6_1, P6_2, P5 ma non per la AD3 poiché quest’ultima prevede avvisi, per cui l’eventuale rettifica deve essere fatta nell’avviso, ed è già eseguibile. Questa scheda non sembrerebbe adatta neanche alla scheda P7_2 (procedura negoziata).

Può essere seguita dalle schede ANN, SC1, CO1, S1, S2, S3, NAG.

Cosa è la scheda CM2?

È descritta come “Scheda di comunicazione modifica dati della procedura per appalti sotto i 5.000 €” ed è utilizzabile per rettificare una scheda AD5, cioè un affidamento diretto di importo inferiore a 5k.

Può essere seguita dalle schede ANN e CO2.

Cosa è la scheda ANN?

È descritta come “Annullamento dell’affidamento” ed è utilizzabile per schede AD5 o AD4, oltre ad altre casistiche specifiche (P3_1; P3_2; P3_3; P6_1; P6_2; P5), ma non per la AD3. La scheda ANN può seguire anche ad una scheda di rettifica CM1 o CM2.

Questa scheda non sembrerebbe adatta alla scheda P7_2 (procedura negoziata), con riferimento alla quale è comunque già attualmente possibile, a determinate condizioni, svolgere una scheda NAG per comunicare la “Mancata aggiudicazione di procedura sotto soglia europea”.

Equivale allo “stato finale” della procedura e perciò non prevede schede successive.

Liquidazioni

Non potrebbe ANAC interoperare con la piattaforma dei crediti commerciali e prendersi autonomamente le somme liquidate? Avete un sistema per ricavare automaticamente i dati relativi ai pagamenti effettuati per un certo CIG?

DigitalPA offre un modulo dedicato alla gestione ed alla esecuzione del contratto (Contract Management) nel quale è possibile anche registrare i pagamenti riferiti ad uno specifico approvvigionamento. Tramite una specifica personalizzazione è poi possibile collegare la sezione del modulo dedicata ai pagamenti ad ERP o gestionali esterni di pagamento in uso, così da avere i medesimi dati riportati in Piattaforma in maniera automatica. È inoltre in fase di sviluppo una innovativa funzionalità che consentirà di riportare automaticamente i dati inseriti nel modulo Contract Management nella specifica scheda ANAC di fase esecutiva, che risulterà quindi già precompilata delle informazioni di fase esecutiva inserite nel modulo.

 

Se inserisco dei pagamenti all’interno della sezione apposita nel modulo Contract Management come lo comunico ad ANAC? Devo necessariamente compilare la scheda liquidazione?

L’inserimento dei pagamenti nel modulo Contract Management non assolve di per sé gli oneri di comunicazione ad ANAC: è sempre indispensabile generare ed inviare la relativa scheda di liquidazione.

Esecuzione Contratto

Sotto la soglia di 5.000 € è sempre necessario completare la fase di esecuzione? Da 0 € in poi va comunicato tutto alla BDNCP?

L’Orchestratore prevede la scheda AD5 dedicandola esplicitamente agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 €. Questa scheda prevede, come “scheda successiva” unicamente la scheda CO2, quale scheda di fase esecutiva da svolgere alla conclusione di un affidamento di importo inferiore ai 5.000 €.

Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati per ciascuna scheda della fase esecutiva?

Rispetto all’onere di trasmissione delle schede non sono state dettate specifiche tempistiche. ANAC in merito ha comunque espresso raccomandazione affinché le schede siano sempre trasmesse “tempestivamente” rispetto al verificarsi dell’evento cui si riferiscono.

Le schede di esecuzione devono essere compilate anche dai settori speciali?

L’Orchestratore specifica sempre il settore e il regime cui si riferisce una scheda, talvolta distinguendo le schede tra i settori, talvolta prevedendone una univoca. Le schede di fase esecutiva sono da eseguirsi ogni qual volta siano presenti nella colonna “scheda successiva” della scheda di riferimento e sono sempre previste anche in caso di settori speciali.

Tutte le schede per la gestione della fase esecutiva sono obbligatorie?

L’Orchestratore prevede molteplici schede di fase esecutiva, alcune senz’altro indispensabili, altre evidentemente facoltative. Detta valutazione, tuttavia, non può essere fatta aprioristicamente ma dipende necessariamente dal caso concreto.

Obblighi di pubblicazione

Nel momento in cui pubblico tutti i dati relativi alla gara in e-procurement e inserisco il link in trasparenza, ho assolto i miei obblighi di pubblicazione?

Per gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture occorre far riferimento all’allegato 1 della Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023 dove sono indicati i dati e le informazioni da pubblicare per ciascuna procedura

Come e dove materialmente si pubblica il dato presente in TrasparenzaPA? Avviene in automatico sulla parte pubblica del portale?

Come definito dal Dlgs 33/20213, per pubblicazione si intende la pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

TrasparenzaPA importa automaticamente il link, o occorre fare ancora un inserimento manuale di ogni affidamento? Nel caso di doppioni vengono sovrascritti o raddoppiati? L’indicazione del link può avvenire con il modulo ANAC Importer o è adempimento ulteriore?

La piattaforma TrasparenzaPA consente la pubblicazione automatica del link obbligatorio alla Banca Nazionale dei Contratti Pubblici per ogni procedura che richiede il CIG, nella sezione “Bandi di gara e contratti”.

Nelle schede di richiesta del CIG è possibile inserire nel link documentazione l’URL alla sezione trasparenza dove è riportato anche il link a BDNCP in luogo del link al front end di DigitalPA?

Il link alla procedura sulla piattaforma di e-Procurement Acquisti Telematici garantisce l’accesso diretto alla documentazione di gara, così come previsto dalla normativa.

Per la pubblicazione dei documenti viene usata la parola “tempestivamente”, ma cosa significa in termini precisi di tempo?

L’Autorità Nazionale Anti Corruzione non ha definito con precisione l’esatta tempistica delle pubblicazioni tempestive. L’ANAC si è espressa ritenendo di non vincolare le amministrazioni in tal senso, preferendo rimettere all’autonomia organizzativa degli enti l’interpretazione del concetto di tempestività. Pertanto, sarà cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione fissare tali termini, indicandoli nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), nella sezione dedicata alla Trasparenza, definendo con precisione il concetto di tempestività, riferito sia ai tempi di pubblicazione che a quelli di aggiornamento. In linea di massima, si consiglia di pubblicare il dato, una volta acquisito, entro 5 giorni.

Quali sono gli adempimenti di trasparenza per gli affidamenti diretti sotto la soglia di 5.000 €?

Gli affidamenti diretti comportano gli stessi obblighi di trasparenza delle altre procedure: obblighi informativi ANAC mediante la trasmissione delle schede sulle piattaforme certificate, pubblicazione del link univoco al CIG sulla BDNCP in trasparenza e pubblicazione di dati, atti e informazioni secondo l’Allegato I alla delibera ANAC 601/2023. Per gli affidamenti diretti non è necessaria la pubblicazione in PVL, che sostituisce la Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 € i dati confluiscono nella BDNCP però non vengono trasmessi nella PVL?

Anche per affidamenti diretti sotto i 5.000, la stazione appaltante deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC, attraverso la compilazione dell’apposita scheda (AD5), al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non sussiste invece l’obbligo di trasmissione nella PVL.

Devono essere pubblicate anche le lettere di affidamento? Nei documenti di gara da pubblicare su Trasparenza non compaiono i verbali di gara: sono da pubblicare?

I documenti da pubblicare in trasparenza – e da non trasmettere alla BDNCP, che riceve soltanto solo dati in interoperabilità – sono definiti dall’Allegato I alla delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, che ha aggiornato e integrato la delibera 264/2023.

Richieste generiche

Per le procedure avviate prima del 1° gennaio come avviene il collegamento con la BDNCP visto che non c’erano ancora le piattaforme certificate?

Le nuove modalità di assolvimento degli adempimenti di trasparenza relative a bandi di gara e contratti, che includono l’obbligo di pubblicazione in Amministrazione/Società trasparente del link alla BDNCP per ogni CIG, sono valide per le procedure indette dal 1° gennaio 2024 in poi. Per le procedure avviate in precedenza, occorre fare riferimento all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e all’Allegato 9 al PNA 2022: non sussiste pertanto l’obbligo di collegamento alla BDNCP.

Posto che l’art. 83 del Codice prevede che il CIG sia indicato nel bando/avviso, come si concilia la norma con la realtà informatica che consente di avere il codice CIG solo dopo l’affidamento?

Il CIG si ottiene dopo l’affidamento quando vengono effettuati affidamenti diretti; se invece occorre pubblicare bandi/avvisi, e quindi indire procedure aperte, il CIG viene rilasciato una volta trasmessa la scheda per la creazione dell’appalto. Nel file Orchestratore è possibile capire se la scheda selezionata è utile all’ottenimento del CIG controllando la colonna “attribuisce CIG”.

Cos’è PVL?

La Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL) garantisce la pubblicazione in ambito nazionale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici. Per la pubblicità in ambito nazionale, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Quali procedimenti non vanno nella PVL?

Per sapere quali procedure non richiedono pubblicazione nazionale sulla PVL, consigliamo di consultare l’Orchestratore ANAC, colonna “pubblicazione nazionale”.

In PVL, sezione “Esiti”, sono riportati anche i CIG di importo inferiore a 5.000 €?

No, per gli affidamenti diretti di importo sotto i 5.000 € non è prevista pubblicazione nazionale sulla PVL, così come riportato sull’orchestratore ANAC.

A cosa serve il campo del link PVL che avete inserito in TrasparenzaPA? A cosa servono i campi URL PVL e URL Piattaforma digitale che avete inserito nel software TrasparenzaPA e cosa inserire?

Inserendo il link alla procedura sulla PVL, la piattaforma TrasparenzaPA acquisirà in automatico le informazioni relative a quella determinata procedura. Questa operazione può essere condotta anche in maniera massiva per più procedure, velocizzando l’importazione. Il campo “URL piattaforma digitale” rimanda invece alla procedura sulla piattaforma di e-procurement, rendendo accessibile la documentazione di gara pubblicata.

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