Il principio di trasparenza, che implica la disponibilità completa delle informazioni riguardanti l’organizzazione e l’operato delle amministrazioni e delle società pubbliche (“accessibilità totale”), è stato sancito dal decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
Le pubblicazioni obbligatorie per legge sono numerose, articolate e soggette a periodiche novità e revisioni, oltre a variare in base alla tipologia di Ente o Società. Per questo motivo è ormai indispensabile affidarsi al supporto di un gestionale intuitivo e avanzato come TrasparenzaPA, in grado di guidare il redattore, semplificare e automatizzare i processi necessari a mantenere il portale pubblico della trasparenza sempre completo e aggiornato, in linea con tutte le scadenze normative.
Per tenersi al passo con le ultime novità in materia di trasparenza amministrativa e garantire la correttezza delle pubblicazioni, DigitalPA mette a disposizione di Enti e società una panoramica degli obblighi di pubblicazione, aggiornata al 2024, da scaricare gratuitamente in formato PDF.
Guida sintetica: come assicurare il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza
Alberatura e contenuti delle singole sottosezioni
Le voci che compongono l’alberatura della trasparenza fanno riferimento all’organizzazione e all’attività dell’Ente o Società, all’utilizzo delle risorse pubbliche, alle prestazioni offerte e ai servizi erogati, oltre agli obblighi di pubblicazioni ulteriori previsti per settori speciali.
L’alberatura, ossia la struttura delle sottosezioni di primo e di secondo livello, non può essere scelta in autonomia, ma deve seguire la specifica configurazione prevista dalla normativa – Amministrazione Trasparente o Società Trasparente – completa di tutte le sezioni indicate.
Dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, opportunamente divisi per sottosezione, devono rispettare le indicazioni contenute nell’Allegato I alla Determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 e successive modifiche, soprattutto in relazione alla sottosezione “Bandi di gara e contratti”, che ha subito importanti aggiornamenti con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 36/2023, e con la Delibera ANAC 264/2023.
Tempistiche di pubblicazione
La pubblicazione degli adempimenti e il loro aggiornamento seguono tempistiche diverse: la maggior parte dei dati prevedono una frequenza di aggiornamento tempestiva, alcuni dati e documenti vanno pubblicati entro 3 mesi (come le informazioni tabellari sui titolari di incarichi politici), 6 mesi (ad esempio i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico) o aggiornati con cadenza annuale (come ad esempio il PTPCT e il conto annuale del personale).
Per non incorrere in sanzioni, è pertanto essenziale tenere sotto controllo le scadenze normative e quelle interne alla propria organizzazione.
Riferimenti normativi
TrasparenzaPA offre la possibilità per ogni pagina di visualizzare i riferimenti di legge puntuali relativi all’adempimento, aggiornati e accessibili al pubblico.
Qualità delle informazioni
L’art. 6 del D.Lgs. 33/2023 dispone che le informazioni pubblicate sui siti istituzionali devono garantire “l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità”.
Lo stesso articolo precisa tuttavia al co. 2 che gli sforzi per raggiungere il livello di qualità prescritto dalla legge non giustificano la mancata pubblicazione, o eventuali ritardi. La verifica di questi requisiti è prevista nella rilevazione periodica effettuata dagli OIV e dagli altri organismi con funzioni analoghe.
Dati aperti
Ricordiamo che i documenti, le informazioni e i dati devono essere:
- Pubblicati in formato aperto
- Riutilizzabili, senza licenze di copyright o altri limiti legati all’utilizzo
- Consultabili tramite software open source
Conservazione
Secondo quanto previsto dall’art. 8, co. 3, del D.Lgs. n. 33/2013, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di specifici obblighi di pubblicazione devono restare accessibili per un periodo di 5 anni. Per gli incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali sono invece previsti 3 anni dalla cessazione. Per gli incarichi di collaborazione o consulenza 3 anni successivi alla cessazione o 2 anni, in base alla tipologia di ente obbligato.
Limitazioni all’accesso
Chiunque deve poter accedere ai dati e ai documenti pubblicati nella sezione Amministrazione o Società Trasparente direttamente e immediatamente (art. 2, co.2, D.Lgs. 33/2013). Non sono pertanto ammessi accorgimenti tecnici volti a impedire l’indicizzazione delle pagine sui motori di ricerca, il riutilizzo dei dati o la visualizzazione previa autenticazione dell’utente. Come ha ribadito ANAC in un comunicato del Presidente del 1° luglio 2020, “L’utilizzo di filtri o soluzioni similari, impedendo la ricercabilità e il riutilizzo delle informazioni, è chiaramente contrario al perseguimento degli obiettivi generali della trasparenza amministrativa.”
Obblighi di pubblicazione non applicabili
Nel caso vi siano adempimenti che non si applicano al proprio Ente o Società, occorre specificarlo in maniera esplicita nella sottosezione interessata.
Pubblicazione di dati ulteriori
Oltre ai dati previsti dalla legge, l’organizzazione può decidere di pubblicare in Trasparenza, all’interno della sottosezione “Altri contenuti”, i cosiddetti “dati ulteriori”, non riconducibili ad alcuna delle altre sottosezioni.
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