Con il Parere del 12 febbraio 2025 (Fascicolo URAV n. 262/2025), l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito che le società in controllo pubblico, così come le società in house, sono tenute a osservare gli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013, secondo il criterio di compatibilità di cui all’art. 2-bis, co. 2, lett. b) del decreto.
In particolare il parere fornisce indicazioni in merito alle corrette modalità di pubblicazione delle informazioni con riferimento ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali.
ANAC sottolinea ancora una volta come le società in controllo pubblico devono pubblicare i dati e le informazioni relativi sia all’organizzazione, sia all’attività di pubblico interesse svolta, oltre che assicurare sia l’accesso civico semplice sia l’accesso civico generalizzato.
Vediamo quali sono le indicazioni ANAC in merito alla normativa da applicare e alle corrette modalità di pubblicazione degli adempimenti.
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Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza: cosa dice la normativa
L’art. 2-bis, co. 2, lett. b) del D.lgs. 33/2013, richiamato da ANAC, definisce il perimetro di applicazione degli obblighi di trasparenza, estendendoli a:
- Enti pubblici economici e ordini professionali
- Società controllate da enti pubblici, con l’eccezione delle società quotate in Borsa e delle società da esse partecipate, a meno che queste ultime non siano a loro volta controllate o partecipate direttamente da enti pubblici
- Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato che rispettano due condizioni:
- Ricevono la maggior parte dei loro fondi da enti pubblici per almeno due anni consecutivi negli ultimi tre anni
- Tutti i membri del loro organo di amministrazione o indirizzo sono nominati da enti pubblici
Linee guida ANAC: prevenzione della corruzione e trasparenza nelle società e negli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle PA e negli enti pubblici economici
Secondo le Linee guida ANAC (Determinazione n. 1134/2017), le società in controllo pubblico devono garantire la trasparenza sui dati relativi all’organizzazione e all’attività di interesse pubblico, consentendo sia l’accesso civico semplice che quello generalizzato.
In merito all’organizzazione degli obblighi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 33/2013, i soggetti tenuti alla pubblicazione dei dati sono:
- Amministratori (Presidente e Consiglio di Amministrazione nelle società in controllo pubblico), in quanto titolari di poteri di indirizzo generale (art. 14, comma 1-bis, D.lgs. 33/2013)
- Dirigenti – nonostante l’assenza di un regolamento attuativo, devono comunque fornire i dati previsti dall’art. 14 del D.lgs. 33/2013
Quali dati sono tenuti a pubblicare le società in controllo pubblico?
I dati obbligatori da pubblicare nella sezione “Società trasparente” includono:
L’obbligo non si applica solo se l’incarico è svolto a titolo completamente gratuito.
